Rilevazioni biometriche per la rilevazione delle presenze dei lavoratori
E’ una storia lunga e controversa, che vede il Legislatore italiano interessarsi a piu’ riprese ai sistemi atti alle rilevazioni biometriche per la rilevazione delle presenze dei lavoratori.
Non è ammesso rilevare le presenze dei lavoratori mediante utilizzo di dati biometrici (quindi impronte digitali, geometria della mano, lettura dell’iride, ed altri sistemi analoghi) perché il trattamento dei dati biometrici nel caso di specie non è conforme ai principi di necessità e proporzionalità.
Si é espresso in questi termini il Garante per la Privacy, provvedimento del 21.7.2005.
Per il Garante esistono modalità alternative per accertare con rigore l’identità dei dipendenti, ma meno offensive e/o problematiche verso la dignità degli stessi.
In seguito sempre il Garante per la Privacy, con i provvedimenti del 2.10. 2008, del 12.6.2009, del 15.10.2009, del 29.10.2009, del 17.11.2010 e n. 261 del 30.5.2013 ha vietato l’utilizzo di sistemi biometrici per la rilevazione dell’orario di lavoro o della presenza sul luogo di lavoro dei dipendenti.
Più specificatamente, nel piu’ recente provvedimento n. 384 dell’1.8.2013 relativo all’installazione di un sistema biometrico di rilevazione delle presenze (dei dipendenti di una scuola), il Garante ha sentenziato di ritenere assolutamente sproporzionato l’impiego generalizzato di dati biometrici per la finalità di rilevare le presenze dei lavoratori, anche nel caso in cui il software di gestione abbia solo la possibilità di ricevere informazioni riguardanti gli orari di passaggio dei dipendenti e non già i loro dati biometrici.
Anche se non si trattava del caso in esame, appaiono conseguentemente esclusi anche tutti quei sistemi di memorizzazione che prevedono di registrare l’impronta sul badge e non nelle apparecchiature.
In modo ancor piu’ restrittivo infine, con il provvedimento n. 262 del 30.5.2013 è stato specificato che non è lecito neppure adottare un sistema di riconoscimento dell’impronta digitale in cui l’immagine dell’impronta (il cosiddetto ‘template’) acquisita dal terminale viene memorizzata solo per il breve tempo strettamente necessario a creare una stringa di caratteri alfanumerici e quindi immediatamente distrutta, nonostante dalla stringa non sia poi possibile ricostruire a ritroso l’immagine originaria dell’impronta digitale.
La conclusione é che questa normativa si affianca ad altre considerazioni di carattere tecnico, che ci hanno sempre spinto a considerare nel complesso questi sistemi eccessivamente invasivi, e quindi a sconsigliarli ai clienti.